sabato, 19 Aprile 2025
15 C
Avezzano
HomeCronacaGuida e droghe, la riforma Salvini sotto esame della Consulta

Guida e droghe, la riforma Salvini sotto esame della Consulta

pubblicato il

Il Tribunale di Pordenone ha mandato gli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla correttezza della decisione – operata con la recente riforma del codice della strada (l. n. 177/2024) – di eliminare dall’art. 187 (“Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”) il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica del conducente”.

Il caso era relativo ad una signora fermata – alla Vigilia di Natale del 2024 – alla guida di un veicolo dopo aver assunto sostanze oppiacee in un momento precedente alle 24/72 ore rispetto all’incidente stradale. L’Adnkronos ha contattato l’avvocato Guido Stampanoni Bassi, direttore della rivista “Giurisprudenza Penale”, per capire come questo caso può avere effetti molto importanti sulla riforma voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

“Lo stesso pubblico ministero aveva detto che era possibile ‘escludere ragionevolmente che la signora si fosse posta alla guida in uno stato di alterazione psico-fisica’, visto che l’assunzione era temporalmente datata”, spiega l’avvocato. “Eppure si era comunque proceduto nei suoi confronti, dal momento che, a seguito della modifica del 2024, ‘il lasso temporale intercorso tra l’assunzione e la guida è un dato oggi del tutto irrilevante’. In altri termini, a seguito della riforma del codice della strada, la sanzione penale ‘è oggi fondata sul mero riscontro della situazione di positività ad una sostanza, senza che sia necessaria o richiesta anche un’indagine sul fatto che la sostanza assunta abbia, effettivamente, alterato le capacità psico-motorie dell’assuntore nel momento in cui si è posto alla guida’.

Su sollecitazione della stessa Procura, il Tribunale di Pordenone ha deciso di sollevare questione di legittimità costituzionale: secondo i giudici nella modifica legislativa ci sono vari profili di incostituzionalità.

“Secondo il tribunale”, continua Stampanoni Bassi, “sembra ‘manifestamente irragionevole e iniquo ritenere necessaria e sufficiente, ai fini della penale responsabilità, la mera positività del soggetto ad una determinata sostanza stupefacente, senza effettuare alcuna indagine sugli effetti di tale dato sulla capacità di guida’. Così facendo, infatti, ‘viene sanzionata penalmente anche la condotta del soggetto che, non riportando alcuna sintomatologia ricollegabile all’avvenuta assunzione, si pone alla guida senza provocare alcun pericolo di lesione all’incolumità stradale e la sicurezza dei suoi utenti’’’.

Tra i vari parametri costituzionali invocati dal Tribunale, spicca quello di “offensività”, il quale risulterebbe violato dalla logica punitiva – riscontrabile nella modifica legislativa – del cosiddetto ‘diritto penale d’autore’, teso più a sanzionare la disobbedienza in quanto tale che una condotta che abbia effettivamente creato un pericolo.

Per il tribunale, dice all’Adnkronos l’avvocato Stampanoni Bassi, “sarebbero ravvisabili anche problemi di pura e semplice comprensione su quali siano i comportamenti sanzionati, non essendo state fornite ai cittadini ‘chiare indicazioni su come distinguere ciò che è lecito da ciò che è illecito’, con la conseguenza che ‘chi abbia assunto per qualsiasi ragione sostanze stupefacenti o psicotrope viene esposto ad uno stato di obiettiva e insuperabile incertezza circa la rilevanza penale della sua futura condotta di guida’. Anche perché, nella versione precedente, la necessità di accertare la sussistenza dello stato di alterazione psicofisica comportava l’onere, in capo al giudice, di accertare che la condotta del soggetto rappresentasse un pericolo”.

L’avvocato è netto: “La decisione del Tribunale di Pordenone non può che essere vista con grande favore, essendo più che lecito domandarsi se l’intervento legislativo fosse effettivamente teso a rafforzare la sicurezza stradale o, al contrario, a punire la mera positività all’uso di sostanze stupefacenti. Occorre ricordarsi che lo strumento penale – ormai sempre più visto come mezzo attraverso il quale disciplinare fenomeni sociali (pensando che possa essere la soluzione ad ogni problema) – deve rappresentare l’extrema ratio e che, come ha ricordato la Corte costituzionale, il principio di proporzionalità impone al legislatore di ricorrere a strumenti non eccessivamente afflittivi rispetto al fine legittimamente perseguito”.

“Ricorrere indistintamente alla sanzione penale nei confronti di tutti coloro che si pongono alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti”, conclude, “a prescindere dal dato temporale della consumazione, dalle ragioni e, soprattutto, dagli effetti che ne sono concretamente derivati, è una scelta sulla cui legittimità è giusto interrogarsi”.

Ultimi Articoli

Altre notizie

E’ chirurgo estetico solo lo specialista. Paolo Santanchè: “Bene, ma chi controlla?”

Chirurgo estetico è chi il chirurgo estetico fa, con buona...