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E’ incostituzionale l’addizionale provinciale all’accisa sull’elettricità

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L’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, abrogata nel 2012, è incostituzionale. Non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell’Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito ‘in favore delle province’. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 43, depositata oggi, decidendo la questione sollevata dal Tribunale di Udine, nella quale ha precisato che “tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è “in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373)”.

La Corte ha anche valutato l’effetto prodotto dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa. Tale pronuncia, infatti, pur “mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell’ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva”, ha ora riconosciuto che “il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un’azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell’imposta alla direttiva”. Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l’azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.

Tuttavia, a seguito della sentenza che ha dichiarato l’incostituzionalità della suddetta addizionale i clienti dei fornitori potranno ora esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l’effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di questa Corte.

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